ANTICIPO MENSILE DEL TFR

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di ALESSIO TERRI – Con l’entrata in vigore della legge di Stabilità 2015 viene introdotta la possibilità per il dipendente privato in servizio da almeno sei mesi, di chiedere al proprio datore di lavoro, per i periodi decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, la liquidazione in busta paga dell’importo mensile del TFR di sua spettanza.

Il TFR percepito diventa per il dipendente un’integrazione della retribuzione,  da assoggettare a tassazione irpef ordinaria. La nuova opzione, che si aggiunge a quelle già esistenti (mantenimento in azienda o trasferimento ad un fondo pensione), rischia però di modificare le scelte già effettuate, posto che la legge di Stabilità prevede che la scelta della monetizzazione può riguardare anche la quota già destinata al fondo pensione.

La manifestazione della volontà in favore della liquidazione monetaria mensile, una volta effettuata, non può essere modificata fino al 30 giugno 2018. La norma obbliga le Aziende all’adempimento escludendo solo quelle sottoposte a procedure concorsuali e quelle in crisi in base all’articolo 4 della legge 297/1982.

Ritengo che la disposizione avrà poche adesioni per un duplice motivo:

-con il pagamento mensile del TFR viene meno una delle funzioni principali di tale elemento ovvero creare una forma di risparmio;

-il TFR corrisposto nel mese, pur costituendo un incremento del netto in busta paga, subirà la tassazione ordinaria, con applicazione dell’aliquota marginale Irpef e delle addizionali, anziché la “tassazione separata” normalmente applicata al TFR, più favorevole per il dipendente.

A conti fatti probabilmente (soprattutto sui redditi poco più alti) il maggior guadagno sarà per l’Erario, che incasserà mese per mese (e non a fine rapporto), un’Irpef più alta in quanto calcolata, appunto, con modalità ordinaria…

Qualora i dipendenti delle piccole aziende decidano di fruire di questa integrazione reddituale, il datore di lavoro sarà obbligato a smobilizzare gli importi, eventualmente avvalendosi di un finanziamento assistito da garanzia di un apposito Fondo statale istituito presso l’Inps con pagamento di tassi di interessi e spese che, secondo la legge, non dovrebbero superare l’indice di rivalutazione del Tfr, e che saranno definiti da un futuro accordo quadro Lavoro-Finanze-Abi.

Possibili effetti della richiesta di anticipo del TFR in busta paga con calcolo del carico fiscale.

Tabella pubblicata sul Quotidiano Il Sole 24 Ore del 22 Dicembre 2014.

tabella TFR

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