L’associazione in partecipazione è un contratto mediante il quale un soggetto detto “associante” attribuisce ad un altro soggetto detto “associato” una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari a fronte di un determinato apporto che può essere di natura patrimoniale oppure consistere in prestazioni d’opera.
Salvo patto contrario, l’associato partecipa alle perdite in misura pari a quella con cui partecipa agli utili, ma le eventuali perdite che lo colpiscono non possono comunque superare il valore del suo apporto
(art. 2553 C.C.)
Qualora l’apporto dell’associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a tre, ad eccezione del caso in cui gli associati siano legati all’associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. Il rapporto con tutti gli associati, il cui apporto consiste anche in una prestazione di lavoro, si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel caso in cui il limite non venga osservato (art. 2549 c.c., co. 2).
Caratteristiche del contratto
Il contratto di associazione in partecipazione per alcuni aspetti può essere accomunato al contratto di società per l’elemento del conferimento di beni o servizi, finalizzato alla gestione di un’attività economica diretta alla produzione e successivamente alla ripartizione degli utili.
Ma è l’elemento della gestione a differenziare i due contratti, in quanto nell’associazione in partecipazione non è comune a entrambi i soggetti, ma appartiene esclusivamente all’associante.
Nel contratto può essere stabilito quale controllo sia esercitabile dall’associato, sull’impresa o sullo svolgimento dell’affare compiuto, del quale l’associato ha diritto al rendiconto.
La titolarità dell’impresa o dell’affare rimane, pertanto, esclusivamente dell’associante, unico soggetto verso i quali i terzi acquistano diritti o assumono obbligazioni (art. 2551, c.c.).
Nell’associazione in partecipazione, non vi è quindi un fondo comune o sociale, ma un complesso di beni, di cui fa parte anche il credito di lavoro nei confronti dell’associato, finalizzato alla gestione della impresa o dell’affare di esclusiva titolarità dell’associante.
L’associante è colui che risponde nei confronti dei terzi con tutti i suoi beni, diversamente dall’associato che ha come unico rischio la perdita del proprio apporto.
Partecipazione agli utili
E’ utile distinguere il contratto di lavoro subordinato con partecipazione agli utili aziendali dal contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione.
La partecipazione agli utili è, infatti, una forma di retribuzione determinata sulla base degli utili netti conseguiti dall’impresa (art. 2102, c.c.) allo scopo di incentivare ed incrementare il compenso su base fissa tipico del lavoro subordinato senza modificarne la natura, fondata su un rapporto di scambio fra prestazioni corrispettive.
La partecipazione agli utili è una forma adottata al fine di integrare la retribuzione ordinaria, ma non si può escludere che essa venga adottata come unica forma retributiva; tale caso, inverosimile e di scarsa diffusione nell’ambiente lavorativo, realizzerebbe un rapporto collocabile nella zona di confine fra i rapporti associativi e i rapporti di scambio.
I rapporti di associazione in partecipazione con rapporto di lavoro instaurati o attuati senza che vi sia stata un’effettiva partecipazione dell’associato agli utili dell’impresa o dell’affare, ovvero senza consegna del rendiconto, si presumono, salva prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Si presumono, allo stesso modo, rapporti di lavoro a tempo indeterminato, i rapporti di associazione in partecipazione il cui apporto di lavoro non sia connotato da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività.
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
L’associante che stipula un contratto di associazione in partecipazione con apporto lavorativo, anche non esclusivo, a decorrere dal 1° gennaio 2007, deve darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione, utilizzando il modello Unificato Lav, obbligatorio dal 11 gennaio 2008.
Tale comunicazione deve contenere, fermi restando i quadri relativi al datore di lavoro e al lavoratore, le seguenti informazioni minime:
– tipo di rapporto (associazione in partecipazione con apporto lavorativo);
– data inizio e data fine del rapporto;
– corrispettivo lordo;
– attività e mansioni (descrittivo).
SICUREZZA SOCIALE
L’obbligo contributivo sussiste se l’associato conferisce solo prestazioni lavorative e non è iscritto ad alcun albo professionale.
L’Associato è iscritto presso l’apposita Gestione Separata istituita presso l’INPS e l’aliquota contributiva applicata (per l’anno 2014) è pari, a seconda dei casi, al 28,72% o 22%. La base imponibile è costituita dal reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini IRPEF, risultante dalla dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi. Tuttavia il contributo deve essere calcolato e versato anche in occasione del pagamento di acconti sulla quota degli utili attesi. La ripartizione dell’onere contributivo è del 45% a carico dell’associato e del residuo 55% a carico dell’associante.
Se l’associato presta attività di lavoro o di sovrintendenza al lavoro di altri è soggetto all’iscrizione presso l’INAIL per la tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L’onere assicurativo è totalmente a carico dell’associante.
Come avviene per i prestatori di lavoro dipendente, anche gli associati in partecipazione sono coinvolti nella gestione della sicurezza, in misura diversa a seconda dell’attività svolta e dei ruoli che rivestono.