(salvo ripensamenti o modifiche dell’ultimo minuto…)
(aggiornato il 15 Gennaio 2015 con le modifiche apportate al primo schema di decreto)
di ALESSIO TERRI – Dal 1° maggio cambierà la tutela contro la disoccupazione involontaria, con un ampliamento dei potenziali beneficiari e una più stretta correlazione all’anzianità contributiva del lavoratore.
Cancellata l’Aspi, inizia l’era Naspi La nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (in sigla, Naspi) sostituirà, quindi, le attuali Aspi e mini-Aspi nei casi di perdita involontaria del posto di lavoro dal 1° maggio 2015 e avrà come destinatari i lavoratori dipendenti (esclusi i pubblici e agricoli). I tre requisiti essenziali per poter accedere al sostegno economico sono: involontario stato di disoccupazione; 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti; 18 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti la disoccupazione. La Naspi è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni. L’indennità mensile non può in ogni caso superare, nel 2015, l’importo massimo mensile di 1.300 euro (rivalutato annualmente). Dal primo giorno del quinto quarto mese di fruizione l’indennità è progressivamente ridotta (3% al mese). Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2016 la riduzione è anticipata di un mese, si applica quindi dal primo giorno del quarto mese di fruizione. La Naspi è corrisposta ogni mese, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Dal 1° gennaio 2017 la prestazione potrà essere corrisposta per un massimo di 78 settimane. La Naspi è condizionata allo stato di disoccupazione e alla partecipazione a percorsi di aggiornamento e riqualificazione per il reinserimento lavorativo. Per coloro che intendono avviare un’attività imprenditoriale sarà possibile richiedere la liquidazione in un’unica soluzione.
Il lavoratore che fruisce della Naspi può iniziare un’attività subordinata di durata fino a sei mesi senza perdere l’aiuto, che però è sospeso. È, invece, prevista la decadenza nell’ipotesi di un’occupazione di durata oltre i sei mesi se l’interessato ricava un reddito annuale superiore a 8.145 euro; non decade nel caso di inizio di un’attività autonoma da cui si stima possa derivare un reddito inferiore a 4.800 euro.
Una volta esaurita la Naspi, i lavoratori che permangono in condizione di disoccupazione involontaria e che presentino valori dell’Isee predeterminati, potranno fruire dell’Asdi (assegno di disoccupazione) per un massimo di sei mesi e in misura pari al 75% dell’ultimo trattamento percepito ai fini della Naspi, purché non superiore alla misura dell’assegno sociale. L’erogazione è, però, condizionata all’adesione del beneficiario alle iniziative personalizzate predisposte dai servizi per l’impiego.