LAVORO ACCESSORIO-VOUCHER (D.Lgs. 81/2015)

761729-Inps

di Alessio Terri – Il Decreto Legislativo 15 Giugno 2015 n. 81 ( pubblicato in G.U. n. 144 del 24/06/2015 – suppl. ordinario n. 34) in vigore da oggi 25/06/2015, riscrive le norme sui contratti di lavoro e sulle sanzioni. Tra le numerose novità alcune riguardano il LAVORO ACCESSORIO retribuito con i VOUCHER.

I punti salienti sono:

– i compensi non possono superare i 7.000,00 € all’anno per la totalità dei committenti;

– i compensi per singolo committente non possono eccedere 2.000,00 €;

– i percettori di cassa integrazione o NASPI possono rendere prestazioni nel limite complessivo di 3.000,00 €;

– non è ammesso lavoro accessorio nell’esecuzione di appalti;

– il valore nominale orario dei voucher resta invariato a 10,00 € così come il compenso netto del percettore rimane 7,50 €;

– viene creato un doppio canale per l’acquisto dei voucher:

a) Aziende e professionisti esclusivamente attraverso modalità telematiche (ancora da definire);

b) Privati tramite i rivenditori autorizzati.

– la comunicazione preventiva della prestazione, contenente i dati anagrafici del lavoratore, il luogo e il tempo della prestazione, deve essere effettuata in via telematica alla Direzione Territoriale del Lavoro e non più all’INPS;

– dopo l’accreditamento dei voucher da parte del committente, il lavoratore percepirà il compenso dai Concessionari che ad oggi risultano essere l’INPS e le Agenzie per il Lavoro;

– i voucher acquistati prima dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo possono ancora essere utilizzati fino al 31/12/2015.

LAVORO ACCESSORIO-VOUCHER (D.Lgs. 81/2015)
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