LICENZIAMENTI ILLEGITTIMI

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di Alessio Terri – In questi giorni si sente molto parlare di “Jobs Act”, “Contratto a tutele crescenti”, “Modifiche all’art. 18”, “Licenziamenti collettivi”…

Ma cosa vogliono dire tutte queste altisonanti parole?

Semplice: modificare le norme che regolano le sanzioni per coloro che licenziano illegittimamente  un proprio dipendente.

Ripeto: illegittimamente.

Ribadisco: illegittimamente.

 

Nessuno si offenda, voglio semplicemente rimarcare un concetto di base: tutte le aziende, di qualunque tipo e dimensione, possono licenziare se alla base del provvedimento espulsivo esiste, senza ombra di dubbio, una giusta causa o un giustificato motivo, cioè se il provvedimento è legittimo.

In definitiva: “Male non fare, paura non avere”. Quindi se sussistono validi motivi non c’è molto da temere nel licenziare un dipendente; al contrario se i motivi non sussistono o sono pretestuosi o futili, allora un po’ di paura la dobbiamo avere perché il malcapitato dipendente (a questo punto divenuto ex-dipendente..) potrebbe sentirsi maltrattato, impugnare il licenziamento ed invocare le tutele previste dalla legge.

Nel concreto, se licenzio un lavoratore gli scenari che si possono aprire sono due:

  1. Il dipendente ritiene legittimo il licenziamento e non impugna il provvedimento nei 60 gg. successivi;
  2. Il dipendente NON ritiene legittimo il licenziamento e IMPUGNA il provvedimento nei 60 gg. successivi.

Nel primo caso il rapporto si estingue senza alcuna nefasta conseguenza. Nel secondo caso si possono aprire ulteriori scenari:

  1. Il giudice chiamato a decidere sulla controversia dichiara il licenziamento legittimo;
  2. Il giudice chiamato a decidere sulla controversia dichiara il licenziamento illegittimo.

Nel primo caso nessuna conseguenza ( spese legali escluse..) ; nel secondo caso, ecco che entrano in gioco le tante discusse leggi delle quali si fa un gran parlare in questi giorni e cominciano a prendere forma le parole dette all’inizio di quest’articolo ovvero “Jobs Act”, “Contratto a tutele crescenti”, “Modifiche all’art. 18”, “Licenziamenti collettivi”, che in generale vogliono significare:

MODIFICA DELLE NORME RELATIVE ALLE SANZIONI PER LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO.

 

 Finalmente vi dico cosa viene modificato…

Per i nuovi assunti con contratto a tutele crescenti, previsto dal Decreto attuativo del Jobs Act, la regola generale, nel caso di licenziamento illegittimo, sarà l’indennizzo monetario certo e crescente , calcolato in base all’anzianità di servizio. La reintegra nel posto di lavoro resterà soltanto in casi particolari ovvero per licenziamenti considerati nulli, discriminatori, intimati oralmente e in un caso marginale di licenziamento disciplinare e cioè quando il fatto contestato è insussistente.

L’indennità da corrispondere all’ex-dipendente sarà pari a due mensilità per ogni anno di anzianità di servizio, con un minimo di 4 e un massimo di 24 mesi. Per le imprese con meno di 15 addetti l’indennità sarà pari ad una mensilità per anno di servizio con un minimo di 2 ed un massimo di 6 mensilità.

Le nuove regole varranno anche per i licenziamenti collettivi in caso di violazione delle procedure e dei criteri di scelta.

 

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